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Maltrattamenti

Uccisione di animali

Quando uccidere un animale è reato, cosa significa «senza necessità», le pene dopo la legge 82/2025 e cosa fare se trovi un animale ucciso.

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Uccidere un animale per crudeltà o senza necessità è un delitto, punito dal codice penale con la reclusione e la multa. Vale per qualsiasi animale: un cane o un gatto, un animale selvatico, un animale da allevamento. Non conta di chi sia l'animale, né se abbia un proprietario: dal 2025 il codice penale protegge l'animale per sé, non il sentimento delle persone verso di lui.

Ci sono casi in cui la legge consente di uccidere un animale (la macellazione, la caccia nei limiti di legge, l'eutanasia praticata dal veterinario) e casi in cui lo giustifica la necessità. Fuori da questi, chi uccide un animale ne risponde penalmente.

Aspetti legali

Il reato. L'art. 544-bis del codice penale punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale». La legge 6 giugno 2025, n. 82 ha alzato le pene:

  • reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 5.000 a 30.000 euro (prima era solo la reclusione da quattro mesi a due anni);
  • reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 60.000 euro se il fatto è commesso con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale.

Le aggravanti. Le pene aumentano ancora se il fatto è commesso davanti a minori, su più animali, o se chi lo commette diffonde online foto o video dell'uccisione (art. 544-septies c.p.).

Crudeltà o senza necessità. Il reato c'è in due casi diversi:

  • per crudeltà: quando l'uccisione esprime insensibilità e malvagità verso l'animale, ad esempio per divertimento, per vendetta o con modalità che lo fanno soffrire;
  • senza necessità: quando non c'è una ragione che giustifichi l'uccisione. Secondo la giurisprudenza la necessità comprende lo stato di necessità in senso stretto (art. 54 c.p.) ma anche ogni situazione in cui l'uccisione serve a evitare un pericolo imminente o un danno grave alla persona o ai beni, che non si poteva evitare altrimenti. Non basta un fastidio, un timore generico o il disturbo causato dall'animale.

Gli animali di altri. Se l'animale ha un proprietario, può configurarsi anche l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui. La legge n. 82/2025 ha riscritto l'art. 638 c.p.: chi senza necessità uccide, rende inservibili o danneggia tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, oppure bovini o equini anche non in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Il proprietario può inoltre chiedere il risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

Le attività escluse. Le norme del codice penale sui delitti contro gli animali non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali su caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense e giardini zoologici, né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione (art. 19-ter disp. coord. c.p.). L'esclusione vale però solo se quelle attività si svolgono nel rispetto delle loro regole: chi caccia una specie protetta o in un periodo vietato, o macella un animale fuori dalle norme, non è coperto.

L'eutanasia. Sopprimere un animale malato o sofferente è lecito quando lo valuta e lo pratica un medico veterinario. Per i cani dei canili e i gatti che vivono in libertà, la legge n. 281/1991 lo ammette solo se sono gravemente malati, incurabili o, per i cani, di comprovata pericolosità. Non è lecito che il proprietario sopprima da sé il proprio animale, né liberarsi così di un animale sano.

Dopo la denuncia. Se si procede per uccisione o maltrattamento, l'indagato o il proprietario non può sopprimere né cedere ad altri gli animali che ha con sé fino alla sentenza definitiva (art. 544-sexies c.p.). Il giudice può sequestrarli e affidarli in via definitiva a un'associazione.

Cosa puoi fare

1. Se l'animale è ancora vivo

Ogni minuto conta. Se puoi farlo senza rischi, portalo da un veterinario o in una clinica veterinaria; altrimenti chiama il 112, il servizio veterinario dell'ASL o, per gli animali selvatici, un Centro di recupero animali selvatici. Se l'hai investito con l'auto, fermati: il codice della strada impone a chi causa un incidente con danno ad animali d'affezione, da reddito o protetti di fermarsi e di fare il possibile per far soccorrere l'animale.

2. Se l'animale è morto

Non spostarlo, se puoi evitarlo, e non toccarlo a mani nude: potrebbe essere stato avvelenato. Fotografa l'animale e il luogo, con un riferimento che renda riconoscibile il posto, e chiama le autorità. L'autopsia all'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) può essere l'unica prova della causa della morte. Se sospetti un avvelenamento, segui le indicazioni della guida Esche e bocconi avvelenati.

3. Raccogli gli elementi

Annota data, ora e luogo; descrivi ciò che hai visto o sentito (spari, urla, un'auto che si allontana, una targa); cerca altri testimoni; conserva foto e video originali. Se conosci il responsabile, indicalo; se non lo conosci, segnala tutti i dettagli che possono aiutare a identificarlo. Leggi Come documentare un maltrattamento.

4. Denuncia

Rivolgiti ai Carabinieri, compresi i Carabinieri forestali per gli animali selvatici, alla Polizia di Stato, alla Polizia locale o direttamente alla Procura della Repubblica. Il reato è perseguibile d'ufficio: puoi denunciare anche se l'animale non era tuo. Trovi come fare in Come presentare una denuncia.

Approfondimenti

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate, che possono essere utilizzate come base di partenza per approfondire la tematica.

Uccisione, maltrattamento, detenzione incompatibile. Sono reati diversi:

  • l'uccisione (art. 544-bis c.p.) punisce chi causa la morte dell'animale;
  • il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) punisce lesioni, sevizie, fatiche o comportamenti insopportabili, anche senza la morte; se dal maltrattamento deriva la morte, la pena aumenta della metà;
  • la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale (art. 727 c.p.) punisce condizioni di vita che provocano gravi sofferenze, anche se non letali.

Quando un animale muore dopo un lungo periodo di incuria, il pubblico ministero valuta quale di queste ipotesi corrisponde ai fatti.

Gli animali selvatici. Per la fauna selvatica valgono anche le norme sulla caccia e sulle specie protette, compreso il reato di uccisione di esemplari di specie selvatiche protette (art. 727-bis c.p.). Leggi Bracconaggio.

Le aziende. Dal 2025 l'uccisione di animali rientra tra i reati per cui risponde anche l'ente (decreto legislativo n. 231/2001, art. 25-undevicies): un'impresa che trae vantaggio da un'uccisione commessa da chi lavora per lei può subire sanzioni pecuniarie e interdittive.

Scheda a cura di: Animal Law Italia.

Revisione: Avv. Alessandro Ricciuti.

Ultimo aggiornamento: 18/10/2026.

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